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ApprofondimentoTema sensibile: pubblicazione con revisione

Ingresso e soggiorno in Italia

Le regole cambiano a seconda di chi arriva: cittadini UE/SEE/svizzeri (nessun visto, iscrizione anagrafica dopo tre mesi), cittadini non UE per soggiorni fino a 90 giorni (regola Schengen, eventuale visto C) e per soggiorni lunghi (visto nazionale D e permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'arrivo).

Sezioni: Documenti · Visti · Permessi · Residenza · Rinnovi · Consolati

Informazione nazionale valida come quadro generale, tratta dalla scheda di Italia. Approfondisci

Cittadini UE, SEE e Svizzera

Chi ha la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera entra in Italia con carta d'identità o passaporto e non ha bisogno né di visto né di permesso di soggiorno. Dopo tre mesi di permanenza è tenuto a iscriversi all'anagrafe del Comune in cui vive (iscrizione anagrafica). Oltre al documento d'identità, il Comune chiede la prova di una delle condizioni previste dal diritto dell'Unione: un rapporto di lavoro dipendente o autonomo; oppure risorse economiche sufficienti e una copertura sanitaria completa (per pensionati e persone non attive); oppure l'iscrizione a un istituto di istruzione riconosciuto, insieme a copertura sanitaria e dichiarazione di risorse sufficienti. L'attestazione di iscrizione deve essere rilasciata subito e non può costare più della carta d'identità per i cittadini italiani. Chi non si iscrive può essere sanzionato, ma non espulso per questo solo motivo.

Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo il diritto di soggiorno permanente si acquisisce automaticamente. L'attestazione di soggiorno permanente, rilasciata dal Comune su richiesta e con la prova dei cinque anni, è facoltativa; il diritto si perde solo con un'assenza dal Paese superiore a due anni consecutivi.

Cittadini non UE: soggiorni fino a 90 giorni

Per turismo, affari, visite o corsi brevi vale la regola Schengen: al massimo 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni, conteggiati sull'intera area Schengen e non solo sull'Italia; la Commissione europea pubblica un calcolatore dei giorni. Se serve il visto dipende dalla nazionalità: l'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1806 elenca i Paesi i cui cittadini devono chiedere un visto Schengen di tipo C, l'allegato II quelli esenti. Il percorso guidato di vistoperitalia.esteri.it, in base a nazionalità, Paese di residenza, motivo e durata, dice se il visto è necessario e quali documenti presentare; la presentazione dei documenti non garantisce il rilascio e i controlli possono essere ripetuti alla frontiera.

Chi entra in Italia da un altro Stato Schengen, senza controllo di frontiera, deve presentare la dichiarazione di presenza alla questura della provincia in cui si trova entro otto giorni dall'ingresso; chi arriva da un Paese non Schengen soddisfa l'obbligo con il timbro apposto sul passaporto alla frontiera, che va quindi verificato. In albergo, la copia della dichiarazione firmata insieme al gestore sostituisce quella in questura e va conservata.

ETIAS, l'autorizzazione di viaggio elettronica per i cittadini esenti da visto, alla data di verifica di questa scheda non è operativo: la pagina ufficiale della Commissione europea dichiara che non viene raccolta alcuna domanda e che la data di avvio sarà comunicata alcuni mesi prima; la tariffa indicata è di 20 euro. Fino all'avvio non serve fare nulla.

Cittadini non UE: soggiorni oltre 90 giorni

Per restare più di 90 giorni serve un visto nazionale di tipo D, rilasciato dall'ambasciata o dal consolato italiano del Paese di residenza per un motivo preciso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, ricongiungimento familiare, residenza elettiva, ricerca, cure mediche, motivi religiosi, volontariato, vacanze-lavoro, adozione, missione). Il visto D vale da 91 a 365 giorni e, durante la sua validità, consente di circolare negli altri Stati Schengen per 90 giorni ogni 180. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso va chiesto il permesso di soggiorno per lo stesso motivo del visto. I motivi più frequenti per chi si trasferisce sono descritti nell'elenco che segue; i requisiti puntuali sono nelle schede di vistoperitalia.esteri.it e nei siti consolari.

  • Lavoro subordinato (decreto flussi): il datore di lavoro chiede il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura, nei limiti delle quote fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le domande si presentano solo dopo la pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, nelle finestre indicate dal decreto e dalle circolari attuative; il Ministero del Lavoro ripartisce le quote tra i territori. La programmazione in vigore copre il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025). Quote e date sono sulla pagina del Ministero del Lavoro citata.
  • Lavoro autonomo (art. 26 TUI): l'attività non deve essere riservata per legge ai cittadini italiani o UE; servono risorse adeguate all'attività, i requisiti di legge per esercitarla (iscrizioni, licenze, attestazione dell'autorità competente), un alloggio idoneo e un reddito annuo lecito superiore al minimo previsto per l'esenzione dal ticket sanitario. Il visto è rilasciato nei limiti numerici del decreto flussi e la decisione arriva entro 120 giorni dalla domanda.
  • Lavoratori altamente qualificati – Carta blu UE (art. 27-quater TUI): fuori dalle quote. Servono un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni (oppure, nei casi previsti, una qualifica professionale superiore con almeno cinque anni di esperienza, o tre anni negli ultimi sette per dirigenti e specialisti ICT), un contratto o un'offerta vincolante di almeno sei mesi e una retribuzione non inferiore a quella del contratto collettivo e comunque non inferiore alla media annua lorda rilevata dall'ISTAT. Il permesso dura due anni con contratto a tempo indeterminato, altrimenti quanto il contratto più tre mesi.
  • Nomadi digitali e lavoratori da remoto (decreto del Ministero dell'Interno 29 febbraio 2024): fuori quota, per chi svolge da remoto un'attività altamente qualificata come autonomo o per un datore anche estero. Requisiti: reddito annuo lecito almeno pari al triplo del minimo per l'esenzione dal ticket sanitario, assicurazione sanitaria per cure e ricoveri valida in Italia per tutto il soggiorno, alloggio, almeno sei mesi di esperienza nell'attività, contratto o offerta per i lavoratori dipendenti. Il permesso dura al massimo un anno, è rinnovabile e va chiesto in questura entro otto giorni lavorativi; la questura attribuisce il codice fiscale e i nomadi digitali devono aprire la partita IVA.
  • Studio: per i corsi universitari la preiscrizione passa dal portale Universitaly; per i corsi di laurea e laurea magistrale del 2026/2027 la domanda di visto va presentata entro il 30 novembre 2026, e i singoli atenei possono fissare scadenze anteriori; la decisione sul visto resta al consolato. Con il permesso per studio si può lavorare fino a 20 ore settimanali, cumulabili fino a 1.040 ore l'anno (art. 14 DPR 394/1999); alla fine del corso il permesso può essere convertito in permesso per lavoro, nei limiti delle quote.
  • Ricongiungimento familiare (art. 29 TUI): per il coniuge maggiorenne non separato, i figli minori, i figli maggiorenni a carico con invalidità totale e, a condizioni precise, i genitori a carico. Il familiare in Italia chiede il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione dimostrando un alloggio idoneo e un reddito annuo non inferiore all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
  • Residenza elettiva, ricerca, cure mediche e altri motivi: elencati nelle informative consolari; richiedono in genere mezzi di sostentamento, alloggio e assicurazione sanitaria. Gli investitori hanno un canale dedicato (si veda la scheda Impresa).

Il permesso di soggiorno, passo per passo

  1. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso

    La domanda di permesso va presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia e per lo stesso motivo del visto (art. 5, comma 2, TUI).

  2. Kit postale o questura

    Per la maggior parte dei motivi (lavoro, famiglia, studio, ricerca, residenza elettiva, lungo periodo, rinnovi) la domanda si presenta con il kit a banda gialla, disponibile in tutti gli uffici postali e da consegnare agli uffici postali Sportello Amico (un kit per persona, con documento). I permessi per lavoro e famiglia con nulla osta si chiedono allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura; gli altri motivi direttamente in questura. Comuni e patronati convenzionati aiutano gratuitamente a compilare il kit. Costi indicati da Poste Italiane: marca da bollo da 16 euro, 30 euro all'operatore postale, 30,46 euro per la produzione del permesso elettronico, più il contributo variabile per tipo e durata, che la legge fissa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro (art. 5, comma 2-ter, TUI; importo stabilito con decreto del Ministero dell'Economia).

  3. Ricevuta e appuntamento

    Alla consegna si ricevono la ricevuta, con i codici per seguire la pratica sul Portale Immigrazione, e la lettera con data, ora e luogo dell'appuntamento in questura. La ricevuta dimostra la domanda e consente di soggiornare in Italia in attesa della decisione: va tenuta con il passaporto (primo rilascio) o con il permesso scaduto (rinnovo).

  4. Questura: foto e impronte

    All'appuntamento la questura rileva le impronte digitali e acquisisce la documentazione. Lo stato della pratica si segue online fino alla convocazione per il ritiro del permesso elettronico.

  5. Rinnovo

    Il rinnovo si chiede al questore della provincia in cui si dimora almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, TUI, testo vigente); il permesso rinnovato non può durare più di quello iniziale, salvo diversa previsione.

  6. Accordo di integrazione

    Chi chiede un primo permesso di almeno un anno firma l'accordo di integrazione, articolato per crediti, impegnandosi a obiettivi di integrazione (lingua, educazione civica) nel periodo di validità. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del permesso, con esclusioni per asilo, motivi familiari, lungo periodo e altri casi (art. 4-bis TUI).

  7. Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

    Dopo almeno cinque anni di possesso di un permesso valido, con un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e superando un test di conoscenza della lingua italiana, si può chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato (art. 9 TUI).

Posso lavorare con il permesso per studio?

Sì, come lavoratore dipendente per non più di 20 ore settimanali, cumulabili su 52 settimane fino al limite di 1.040 ore l'anno (art. 14, comma 4, DPR 394/1999). Alla fine del corso il permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, nelle quote del decreto flussi.

Che valore ha la ricevuta del kit postale?

Dimostra che la domanda è stata presentata e consente di soggiornare regolarmente in Italia fino alla decisione; contiene i codici per seguire la pratica online. Va mostrata con il passaporto o, per i rinnovi, con il permesso scaduto.

Posso viaggiare negli altri Paesi Schengen mentre aspetto il permesso?

Le pagine ufficiali citate dicono che la ricevuta consente di restare in Italia; non trattano i viaggi negli altri Stati Schengen con la sola ricevuta. Chi ha un visto D ancora valido può circolare in Schengen per 90 giorni ogni 180 durante la validità del visto. Prima di partire conviene chiedere alla questura, perché le condizioni dipendono dal tipo di pratica.

Ho il timbro sul passaporto: devo fare la dichiarazione di presenza?

No. Chi entra da un Paese non Schengen soddisfa l'obbligo con il timbro di frontiera. La dichiarazione in questura entro otto giorni riguarda chi arriva da un altro Stato Schengen senza timbro; in albergo basta la dichiarazione firmata con il gestore.

Quando esce il decreto flussi e come si fa domanda?

Le quote sono fissate con DPCM, oggi per il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025); le domande di nulla osta si presentano solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per via telematica allo Sportello unico per l'immigrazione, nelle date indicate dal decreto e dalle circolari. Le finestre di presentazione (i cosiddetti click day) e le quote per settore sono sulla pagina del Ministero del Lavoro citata tra le fonti.

Come si diventa cittadini italiani?

Per residenza (per i cittadini non UE servono almeno dieci anni di residenza legale, art. 9 legge 91/1992; periodi più brevi per altri casi), per matrimonio o unione civile (due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, tre se si vive all'estero, dimezzati con figli) e per discendenza. Dal 2025 il decreto-legge 36/2025 limita la trasmissione automatica a chi nasce all'estero con un'altra cittadinanza: la pagina del Ministero degli Affari Esteri citata descrive le eccezioni. La competenza è del Ministero dell'Interno; le domande dall'estero passano dai consolati.

Le regole su visti, quote, costi e documenti cambiano spesso, anche più volte l'anno. Le uniche fonti vincolanti sono il consolato competente, lo Sportello unico per l'immigrazione, la questura e i siti ufficiali citati: verifica sempre lì prima di presentare una domanda. Questa scheda descrive le procedure e non esprime valutazioni sui singoli casi.

Fonti

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

Commissione europea – Short-stay calculator· Commissione europea, DG HOME

Aggiornato: 2026-10-14

Ministero degli Affari Esteri – Visto per l'Italia (percorso guidato: serve il visto?)· Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Aggiornato: 2026-10-14

Ambasciata d'Italia – Informative visti C e D (soggiorni brevi, dichiarazione di presenza, visti nazionali)· Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia ad Astana

Aggiornato: 2026-10-14

D.Lgs. 286/1998, art. 26 – Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo· Normattiva – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aggiornato: 2026-10-14

D.Lgs. 286/1998, art. 27-quater – Lavoratori altamente qualificati, Carta blu UE· Normattiva – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

D.Lgs. 286/1998, art. 29 – Ricongiungimento familiare· Normattiva – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

D.Lgs. 286/1998, art. 4-bis – Accordo di integrazione· Normattiva – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aggiornato: 2026-10-14

D.Lgs. 286/1998, art. 9 – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo· Normattiva – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aggiornato: 2026-10-14

Aggiornato: 2026-10-14

Revisione: 20/10/2026 · a cura di piero.avolio · rev. 1 · Periodo: → 2027-04-14

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